(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In attuazione dei principi di tutela sanciti dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, Art. 34 e della legge 27 dicembre 2002, n. 292, a conferma dell'esecutivita' e dell'attuazione dei piani provinciali di cui alle delibere di giunta regionale del 16 maggio 2003, n. 1788 e n. 1789, per il controllo e l'eradicazione della brucellosi bufalina, la giunta regionale della Campania, d'intesa con il Ministero della salute ed in conformita' agli indirizzi dell'Unione europea, con delibera di giunta regionale procede annualmente alla valutazione, alla verifica ed alla modifica ed integrazione dei piani straordinari di profilassi e risanamento. 2. I piani di cui al comma 1 sono predisposti in modo da garantire al consumatore e alle attuali produzioni della filiera bufalina speciali misure sanitarie per la sicurezza dei derivati del latte, ai sensi delle direttive della comunita' europea n. 92/46 e n. 92/47 recepite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54. 3. Per far fronte alle esigenze di mercato derivanti dall'abbattimento dei capi bufalini positivi alla brucellosi o per le malattie per le quali e' previsto l'obbligo dell'abbattimento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'indennizzo integrativo regionale e' determinato per l'importo necessario al raggiungimento dell'effettivo valore di mercato dei capi abbattuti, subordinando l'erogazione dei fondi integrativi alla sostituzione dei capi abbattuti. 4. I capi bufalini destinati all'abbattimento viaggiano in vincolo sanitario e con automezzi piombati a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali. 5. L'identificazione dei capi bufalini allevati in Campania e' effettuata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali mediante l'implementazione di boli ruminali contenenti microchips elettronici, in aggiunta alla marcatura auricolare eseguita dagli allevatori. 6. Gli interventi integrativi di cui al comma 3 sono subordinati all'adozione, ai termini dell'Art. 88 - ex Art. 93 - del trattato CE della decisione positiva da parte della Unione europea. La decisione dell'Unione europea e' pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Campania e, dalla data di pubblicazione, sono abrogati il comma 2 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 6 e il comma 5, lettera a), Art. 34 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15. 7. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3 si fa fronte con i fondi e secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 6/1999 e dalla legge regionale n. 15/2002, Art. 34.