(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 9 del
                          7 febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  In  attuazione  dei  principi  di  tutela sanciti dalla legge
regionale  26 luglio  2002,  n. 15, Art. 34 e della legge 27 dicembre
2002,  n.  292,  a  conferma  dell'esecutivita' e dell'attuazione dei
piani  provinciali  di  cui  alle  delibere  di  giunta regionale del
16 maggio  2003, n. 1788 e n. 1789, per il controllo e l'eradicazione
della  brucellosi  bufalina,  la  giunta  regionale  della  Campania,
d'intesa  con  il  Ministero  della  salute  ed  in  conformita' agli
indirizzi  dell'Unione  europea,  con  delibera  di  giunta regionale
procede  annualmente alla valutazione, alla verifica ed alla modifica
ed integrazione dei piani straordinari di profilassi e risanamento.
    2.  I  piani  di  cui  al  comma 1  sono  predisposti  in modo da
garantire  al  consumatore  e  alle  attuali produzioni della filiera
bufalina  speciali misure sanitarie per la sicurezza dei derivati del
latte, ai sensi delle direttive della comunita' europea n. 92/46 e n.
92/47 recepite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, n. 54.
    3.   Per   far   fronte   alle   esigenze  di  mercato  derivanti
dall'abbattimento dei capi bufalini positivi alla brucellosi o per le
malattie per le quali e' previsto l'obbligo dell'abbattimento secondo
quanto  stabilito  dalla  normativa vigente, l'indennizzo integrativo
regionale  e'  determinato per l'importo necessario al raggiungimento
dell'effettivo  valore  di  mercato  dei capi abbattuti, subordinando
l'erogazione   dei  fondi  integrativi  alla  sostituzione  dei  capi
abbattuti.
    4.  I  capi  bufalini  destinati  all'abbattimento  viaggiano  in
vincolo  sanitario  e  con  automezzi  piombati  a  cura  dei servizi
veterinari delle aziende sanitarie locali.
    5.  L'identificazione  dei  capi bufalini allevati in Campania e'
effettuata  dai  servizi  veterinari  delle  aziende sanitarie locali
mediante  l'implementazione  di  boli  ruminali contenenti microchips
elettronici,  in  aggiunta  alla  marcatura auricolare eseguita dagli
allevatori.
    6.  Gli interventi integrativi di cui al comma 3 sono subordinati
all'adozione,  ai termini dell'Art. 88 - ex Art. 93 - del trattato CE
della  decisione positiva da parte della Unione europea. La decisione
dell'Unione   europea  e'  pubblicata  per  estratto  nel  Bollettino
ufficiale della Regione Campania e, dalla data di pubblicazione, sono
abrogati  il  comma 2  della legge regionale 5 agosto 1999, n. 6 e il
comma 5, lettera a), Art. 34 della legge regionale 26 luglio 2002, n.
15.
    7.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3 si fa
fronte  con  i  fondi  e  secondo  le  procedure previste dalla legge
regionale n. 6/1999 e dalla legge regionale n. 15/2002, Art. 34.